La Francia è una repubblica semi-presidenziale in cui il potere esecutivo è condiviso dal presidente della Repubblica e dal primo ministro; il primo è eletto direttamente dal popolo e nomina il secondo sulla base del risultato elettorale. Il presidente viene eletto a suffragio universale diretto a doppio turno. Per essere eletti al primo turno serve la maggioranza assoluta dei voti; se nessuno dei candidati la ottiene, vanno al ballottaggio i due che al primo turno hanno ricevuto il maggior numero di consensi.
Con questo sistema si assicura sempre la maggioranza assoluta al presidente eletto.
Il voto per il presidente e per il Parlamento è separato. Risulta possibile, quindi, una coabitazione tra un presidente di un partito e una maggioranza opposta, anche se dopo la riforma che ha armonizzato le durate del mandato presidenziale e della legislatura, portando entrambe a 5 anni, l’eventualità è più rara.
L’ultima coabitazione della V Repubblica è avvenuta tra il 1997 e 2002 tra il presidente neogollista Jacques Chirac e il primo ministro socialista Lionel Jospin.
Elezione del Parlamento
L’Assemblea Nazionale prevede un sistema di voto maggioritario a doppio turno.
Vi sono 577 seggi in palio in altrettanti collegi uninominali. Per essere eletti bisogna ottenere la maggioranza assoluta dei voti nel collegio e un quarto dei voti degli aventi diritto. In caso contrario, vanno al ballottaggio i candidati che abbiano conseguito al primo turno almeno il 12,5% per cento del totale degli iscritti al collegio. Tipicamente vanno al secondo turno i candidati dei due principali partiti, anche se negli ultimi anni la crescita del Front National ha reso piuttosto comuni secondi turni a tre.
Il Senato ha un ruolo marginale e viene eletto indirettamente a livello locale; ogni tre anni ne viene rinnovata metà.
Poteri del presidente, o il "delicato bilanciamento"
Il presidente detiene un vero potere di indirizzo politico, specialmente nel campo della politica estera, ed è a capo della diplomazia e delle forze armate, oltre a presiedere il Consiglio Superiore della Difesa e il Consiglio Superiore della Magistratura.
Il potere più importante del presidente è quello di nominare il primo ministro, nomina condizionata dal risultato legislativo.
I poteri del presidente possono essere classificati in esclusivi e condivisi. Questi ultimi sono condivisi con il governo, ossia gli atti esercitati in tali ambiti devono essere controfirmati dal primo ministro e, all’occorrenza, dai ministri responsabili.
Tra i poteri esclusivi del Presidente si annoverano:
- ricorso al referendum su proposta del governo o delle camere;
- diritto di sciogliere l’Assemblea;
- nomina di tre membri e del presidente del Consiglio costituzionale;
- controllo di legittimità costituzionale preventivo: può chiedere al Consiglio costituzionale un ulteriore controllo di una legge prima della promulgazione.
Tra i principali poteri condivisi, invece, si ritrovano:
- nomina/revoca di ministri su proposta del primo ministro;
- promulgazione di leggi deliberate dal Consiglio dei ministri;
- negoziazione e ratifica di trattati internazionali.
Un ultimo potere, estremamente importante, è che in caso di emergenza nazionale il Presidente assume pieni poteri e può legiferare per decreto.