Tra il 15 e il 16 dicembre, gli egiziani voteranno la nuova Costituzione. Gli articoli sono stati approvati in pochi giorni da un’assemblea composta quasi esclusivamente da intellettuali e parlamentari islamisti, dopo il ritiro di diversi laici e liberali. Se approvata, la nuova Carta fondamentale egiziana sostituirà la Costituzione precedente, scritta nel 1971, ma modificata diverse volte negli anni successivi.
Tra le novità della nuova bozza costituzionale, ci sono alcune norme di carattere religioso che non erano presenti nella Costituzione precedente. L`articolo 3 specifica che lo Stato garantisce l’autonomia legislativa ai cristiani e agli ebrei per quanto riguarda alcuni ambiti di legge. L’articolo 4, forse la novità costituzionale più significativa, richiede ai deputati di consultare gli esperti dell’Università Al Azhar per verificare che le norme proposte dal Parlamento siano rispettose della legge islamica, attribuendo così a un organismo non eletto il potere d’influenzare il processo legislativo.
Quest’ultima norma vuole evitare che il richiamo legislativo alla Shari’a resti inapplicato come in passato. Dal 1980, il secondo articolo della Costituzione stabilisce che la legge islamica è la principale fonte legislativa, ma questa norma è stata spesso ignorata. I Costituenti hanno conservato la medesima formulazione della legge costituzionale precedente, ma hanno specificato che «i principi della Shari’a includono evidenze generali, le regole fondamentali, le norme di giurisprudenza e le fonti (di legge) credibili, accettate dalla dottrina sunnita e dalle comunità più grandi»(219) per vincolare la legislazione egiziana al rispetto della legge coranica.
Una scelta motivata dalla volontà dei Costituenti egiziani di educare il popolo ai valori morali e religiosi presenti nella Shari’a, attraverso la struttura statale. In questo senso, è interessante comparare gli articoli sulla famiglia e sulla donna presenti nella Costituzione precedente (9, 10,11,12) con quelli della Carta fondamentale proposta dalla nuova Assemblea costituente (10,11).
La Costituzione del 1971 distingue tra il ruolo dello Stato e quello della società nella promozione della morale pubblica. Il primo è responsabile di «preservare il carattere originale della famiglia egiziana, insieme alle tradizioni e ai valori che essa include»(9) e di «garantire l’uguaglianza (delle donne) rispetto agli uomini per quanto riguarda la politica, la società, la cultura e l’economia, nel rispetto della giurisprudenza islamica»(11). La società ha, invece, il dovere di «salvaguardare e proteggere la morale»(12), cooperando con lo Stato per ottenere questo risultato.
Nella nuova bozza costituzionale sparisce ogni richiamo al ruolo della società nella promozione della morale pubblica. I Costituenti attribuiscono allo Stato il compito di «promuovere un alto livello
di educazione e i valori del patriottismo e della religione»(11) e di «proteggere i valori morali»(10) all’interno della famiglia, per «preservare l’etica, la morale e l’ordine pubblico»(11) della società egiziana.
In generale, la bozza della nuova Costituzione egiziana mantiene e rafforza tutti gli articoli che consentono allo Stato di interferire nella vita privata dei suoi cittadini per preservare le norme morali tradizionali. Una decisione criticata da diverse organizzazioni e alcuni intellettuali liberali. Molti di loro fanno notare che la tradizione e la moralità non sono né immutabili né condivise. Lo Stato non può perciò monopolizzare la definizione delle norme morali che sono, per loro natura, mutevoli.
Per quanto riguarda i poteri formali dello Stato, i costituenti hanno eliminato le deroghe che consentivano al potere esecutivo di violare i diritti costituzionali e la libertà di parola. La nuova Costituzione non include, infatti, la possibilità di limitare la libertà di stampa (48,1971) e i diritti fondamentali (179,1971) attraverso le leggi d’emergenza.
Inoltre, la nuova bozza costituzionale limita i poteri del presidente e la durata del suo mandato. Il nuovo capo di Stato rimarrà in carica quattro anni e potrà essere rieletto soltanto una volta (133). Infine, i costituenti hanno concesso al Parlamento la possibilità di rigettare un veto presidenziale, qualora la maggioranza dei due terzi si esprima in tal senso (104).
Nonostante esistano diverse perplessità riguardo ad alcune norme della nuova bozza costituzionale, è evidente che i costituenti intendano limitare il potere esecutivo del presidente.
Per questo motivo, la bozza costituzionale egiziana delinea un sistema di governo più rispettoso della divisione dei poteri e perciò più simile a quello delle altre democrazie presidenziali.
Tuttavia l’ambiguità di alcune norme e la natura morale di diverse leggi consentono allo Stato di imporre una visione della società uniforme, basata più sull’ideologia del gruppo di potere che sul rispetto di norme condivise da tutti i cittadini.