Il “sesto pacchetto” di sanzioni, pubblicato il 3 giugno 2022 in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (5 Regolamenti e 5 Decisioni PESC), colpisce soprattutto, come noto, l’importazione in Unione europea di petrolio e prodotti petroliferi, provocando – pur se assistito da gradualità e da eccezioni territoriali - le ben note e prevedibili afflizioni all’economia dell'Unione.
In particolare, però, i Reg. (UE) 2021/879 e 2021/878 colpiscono il commercio con la Russia, non solo allungando la lista dei soggetti e le entità verso cui non si possono effettuare esportazioni e offrire servizi (ragion per cui diventa sempre più centrale assicurare attività di monitoraggio delle liste e degli shareholders eventualmente collegati alle entità listate) ma anche introducendo limitazioni inedite.
Colpire la chimica per fermare la guerra
Il Reg. (UE) 2022/879, in particolare, ha aggiunto le Categorie IX e X all’Allegato VII del Reg. (UE) 833/2014, ampliando al settore della chimica, ivi inclusi i reattori a flusso continuo nonché le loro componenti modulari, il divieto di esportazione già previsto per beni e tecnologie idonei allo sviluppo militare e della sicurezza in Russia. Tra le “componenti modulari” sono ricomprese pompe per liquidi, valvole e miscelatori e loro parti: si tratta di prodotti che potrebbero esser venduti a distributori i quali, a loro volta, potrebbero cederli a destinatari, in Russia o altrove, che fabbricano appunto reattori a flusso continuo. La previsione implica pertanto, anche in questo caso, la necessità di conoscere preventivamente l’effettivo utilizzatore dei prodotti eventualmente venduti. Mentre per le valvole in generale vige già il divieto di esportazione (per cui la restrizione di cui alla Categoria X parrebbe ininfluente), sono le parti di valvole a essere colpite in questa occasione.
Stretta ai servizi professionali
L’articolo 5 quindecies del Reg. (UE) 833/2014 introduce il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale: ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni al governo russo e, soprattutto, a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.
La disposizione, che potrebbe creare molte preoccupazioni agli operatori italiani e dell’Unione che controllano o partecipano a società russe, è però temperata dall’esclusione del divieto quando le prestazioni di servizi siano destinate all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
La disposizione è comunque fonte di preoccupazione per la parte in cui non chiarisce in modo inequivoco che anche le attività di consulenza svolte da società dell’UE a operatori UE allo scopo di esportare legittimamente prodotti verso la Russia non siano escluse dal divieto, visto che effettivamente tali attività non possono che favorire, oltre all’operatore unionale, anche quello russo o operante in Russia che potrà, grazie a tale assistenza, ottenere i prodotti per i quali ha pagato o intende pagare. Si tratta di una preoccupazione forse eccessiva ma, stando alla lettera del divieto, non sarebbe da considerare inesistente, almeno fino alla pubblicazione di una precisazione in materia da parte della Commissione.
Va infine considerato che, tra i Paesi partner (originariamente erano presenti solo gli USA) si annoverano adesso anche Regno Unito e Corea del Sud.
Al momento non è disponibile una versione consolidata del Reg. (UE) 833/2014 né del Reg. (CE) 765/2006: si consiglia, pertanto, si scaricare la versione consolidata attualmente pubblicata per confrontarla direttamente con le ultime modifiche apportate dai Regolamenti citati.