Nell’attuale quadro geopolitico, caratterizzato da un massiccio apparato di sanzioni “coercitive” nei confronti della Russia (e della Bielorussia, pur se con assai minore intensità), le imprese italiane si son trovate nella necessità (e nella opportunità) di rivolgere il proprio preoccupato sguardo anche all’intero universo delle restrizioni e dell’export control.
In tale quadro, non poteva non avere fortissima risonanza l’iniziativa dell’Unione Europea adottata in risposta alle azioni repressive perpetrate dall’Iran (che hanno portato anche all’uccisione di Mahsa Amini - ventiduenne iraniana arrestata perché non indossava l'hijab secondo gli standard governativi): iniziativa che è consistita nell’adozione del Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2022/1955 del 17 ottobre 2022 “che attua il Regolamento (UE) 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran” e nell’adozione della corrispondente Decisione (PESC) 2022/1956, sempre del 17 ottobre 2022.
Le nuove sanzioni
Con la modifica al Reg. (UE) 359/2011, il Consiglio ha aggiunto alla lista di soggetti sanzionati (Allegato I) undici persone e quattro entità iraniane accusate di violazione dei diritti umani (articolo 3), portando così il numero di soggetti listati a un totale di 97 persone e 8 entità. Ad essere colpiti dal Reg. (UE) 2022/1955 sono la Polizia della Moralità iraniana (appartenente alle Forze dell’ordine iraniane - LEF) e due dei suoi principali esponenti, Mohammad Rostami e Hajahmad Mirzaei, ritenuti specificamente responsabili della morte di Mahsa Amini. Vengono sanzionati anche le Forze dell'ordine iraniane per il ruolo avuto nella violenta repressione delle proteste pacifiche che sono scoppiate nei giorni successivi alla morte della giovane iraniana, e Issa Zarepour, Ministro iraniano delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: quest’ultimo per aver svolto un ruolo chiave nella violazione sistematica della libertà di opinione e di espressione da parte del governo iraniano imponendo, tra l’altro, restrizioni all’accesso a Internet.
L’articolo 2 del Reg. (UE) 359/2011 prevede, a carico delle persone, delle entità e degli organismi figuranti nell’allegato I del medesimo regolamento il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da essi. Viene inoltre vietata la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche ai medesimi soggetti. Il divieto di messa a disposizione, come sappiamo, fa riferimento non solo al divieto di effettuare pagamenti nei confronti di tali soggetti ma anche al divieto di vendita di beni o servizi che, per loro natura, costituiscono risorse economiche.
Il sostegno dell’Iran alla Russia
Alle sanzioni di cui al Reg. (UE) 2022/1955 (adottate, lo ricordiamo ancora, in risposta alle azioni repressive interne messe in opera dal governo iraniano) è seguito il Regolamento (UE) 2022/1985 che in attuazione, stavolta, del Regolamento (UE) 269/2014 relativo alla situazione in Ucraina, ha colpito, con il congelamento di fondi e il divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche, la società iraniana Shahed Aviation Industries e tre alti ufficiali dell'esercito iraniano per aver fornito “sostegno militare” alla Russia: sostegno che si è concretizzato nella fornitura di droni armati Shahed-136, velivoli a basso prezzo che esplodono all’atterraggio e che avrebbero provocato cinque morti nella capitale Kiev e la distruzione di infrastrutture civili. Il governo iraniano ha però categoricamente respinto le accuse, ritenendole prive di fondamento: senza ottenere, però, il ritiro delle sanzioni da parte della UE.
Nonostante il Regolamento e la Decisione del Consiglio del 17 e del 20 ottobre 2022 introducano esclusivamente sanzioni soggettive, gli eventi delle ultime settimane suggeriscono di riprendere il tema delle restrizioni tuttora in essere verso l'Iran, con particolare riferimento alle attività di repressione interna, considerato il fatto che il Regolamento di base (Reg. (UE) 359/2011) contiene anche numerose restrizioni di natura oggettiva, ossia riferite a beni materiali e immateriali.
Le sanzioni precedenti
Infatti, nonostante la liberalizzazione conseguente al Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) nel 2016 - comunemente denominato “Accordo sul nucleare” - che sbloccò le restrizioni, molto pesanti, adottate dalla comunità internazionale in risposta alla proliferazione delle attività iraniane connesse con lo sviluppo del nucleare (oggetto, in UE, del Regolamento (UE) 267/2012 poi modificato, proprio per effetto del JCPOA con il Regolamento (UE) 1861/2016), la UE ha mantenuto in vita l’apparato sanzionatorio adottato in relazione alle attività di repressione interna, oggetto del citato Regolamento di base (UE) 359/2011.
Il Reg. (UE) 359/2011 era stato originariamente disegnato al fine di colpire con le specifiche misure del congelamento di fondi e del divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche una “lista” di entità e persone ritenute responsabili di tali azioni repressive. La lista, in effetti, è stata oggetto di regolari aggiornamenti con cadenza, si può dire, annuale: prima del Reg. (UE) 2022/1955, la lista di soggetti sanzionati aveva visto l’inserimento di 25 persone per effetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/592 del Consiglio dell'11 aprile 2022. Peraltro, già dal 2012, il Reg. (UE) 359/2011 era stato modificato dal Regolamento (UE) 264/2012 con l’inserimento degli articoli 1bis e 1ter che avevano, sin da allora, introdotto il divieto di esportazione per i beni destinati direttamente alla repressione interna (elencati nell’Allegato III) e l’obbligo di sottoporre a specifica autorizzazione la vendita di software, tecnologie e servizi connessi con l’intercettazione delle comunicazioni (elencati nell’Allegato IV). Tali liste non hanno, in effetti, subito modifiche dal 2012. Tra i beni elencati all’allegato III ricordiamo, tra gli altri, il filo spinato tagliente e le apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche ma anche gli elmetti protettivi (nel Regolamento si specifica, poi, che non sono soggetti a restrizione gli elmetti protettivi di natura sportiva e quelli progettati per le esigenze di sicurezza sul lavoro). Nell’allegato IV compaiono, invece, varie tipologie di software, tecnologie e apparecchiature, soggetti a restrizione a patto che possano essere utilizzati soltanto per controlli o intercettazioni di comunicazioni Internet o telefoniche.
Una importante disposizione, contenuta nel Reg. (UE) 359/2011 è quella che, all’articolo 8, prevede l’esclusione da ogni responsabilità per gli operatori (persone fisiche e giuridiche) che “hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione”. In tal modo, si introduce una rilevantissima esclusione volta a evitare che comportamenti assunti spesso inconsapevolmente acquistino una rilevanza ultronea.
Giro di vite “morbido”
Resta comunque sullo sfondo tutta la disciplina di cui al Reg. (UE) 267/2012 (così come modificato dal Reg. (UE) 1861/2016) che stabilisce in ogni caso un quadro sanzionatorio potenziale di grande impatto se mai dovesse rientrare in vigore a fronte di violazioni gravi degli accordi assunti in sede JPCOA. La complessa disciplina di cui al Reg. (UE) 267/2012 merita sicuramente un approfondimento che riteniamo opportuno svolgere in altra occasione: al momento, peraltro, le condizioni e le procedure sono rimaste le stesse dal 2016.
Allo stato odierno delle restrizioni, non dovrebbero esserci dei riflessi inaspettati nel commercio con l’Iran, in quanto tali restrizioni sembrano voler esercitare più un effetto coercitivo verso il Paese, ossia una pressione di natura politica verso il governo di Teheran, e non un effetto depressivo nei confronti dell’economia iraniana nel suo complesso.