Il disegno espansivo delle restrizioni al commercio con la Russia - qui cerchiamo di focalizzarci quasi esclusivamente su tale tipologia di restrizioni, talora definite gergalmente “merceologiche” anche se di merceologico vi è spesso assai poco - che ha portato all’adozione di un pacchetto è composto da due regolamenti e due decisioni: il settimo, anche se tale numerazione non pare godere di convalidazione normativa, viene diplomaticamente definito di “manutenzione (o mantenimento?) e allineamento”. Tale funzione di “manutenzione e allineamento”, peraltro, non esplicitata in alcun punto nel testo dei Regolamenti 2022/1269 e 2022/1270 - mentre risulta sistematicamente evidenziata nelle pagine ufficiali dei comunicati del Consiglio, pare seguire una logica piuttosto “libera”, non rispondente ad alcuna progressività programmata, salva naturalmente la volontà di inasprire la pressione verso la Russia, sia pure con sfumature piuttosto marcate volte a evitare che le restrizioni debordino provocando danni non voluti in giro per il mondo, in particolare quanto ad agrifood e prodotti medicinali ma anche tutela della sicurezza aerea etc..
Limitazioni severe
Mentre si corregge il tiro, rimediando (questo sì, con scopo manutentivo) ad alcuni dei numerosi errori redazionali (moltiplicati dalle traduzioni generate in ordine sparso nelle versioni nazionalizzate dei regolamenti), si colpiscono massicciamente sia il traffico in importazione dell’oro (russo ed esportato dalla Russia: articolo 3 sexdecies del novellato Reg. (UE) 833/2014) sia la fornitura o il trasferimento verso la Russia di beni - capziosamente individuati da codici parlanti, descritti con un linguaggio puntigliosamente tecnico o tecnologico - che dovrebbero costituire strumenti o supporto agli strumenti sui quali si appoggerebbero le strategie difensive, aggressive e di sicurezza alle quali si affida la Russia (il testo dell’articolo 2bis del Reg. (UE) 833/2014, che contempla tali beni recita: “che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia”).
Tra i nove Allegati che sono stati modificati o integralmente sostituiti, quello da indagare con più attenzione – sempre sotto il profilo delle restrizioni all’esportazione, anche indiretta, di beni - pertanto è l’allegato II, destinato a integrare l’Allegato VII: sono state notevolmente ampliate le categorie II (calcolatori), VIII (varie), IX (materiali speciali e relative apparecchiature – che, a partire dal 22 luglio, comprende anche alcuni tipi di cuscinetti a sfera) e X (trattamento e lavorazione dei materiali – compresi cuscinetti a sfere, a rulli conici e lubrificati a lamina di gas, tubature, raccordi, valvole costruite in alcune leghe e acciaio inossidabile e aventi caratteristiche specifiche).
Alcuni tipi di cuscinetti e valvole erano già presenti tra i prodotti limitati dai precedenti pacchetti di restrizioni, ma all’interno dell’Allegato VII tali limitazioni riguardavano solamente le valvole progettate per i reattori a flusso continuo (Categoria X introdotta dal V pacchetto) e i cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina (Categoria VII – Varie). Oggi vediamo divieti ad ampio raggio, assai meno discriminanti, che colpiscono componenti e macchine, dettagliatamente definiti ma di uso trasversale: il codice X.C.IX.009 comprende cuscinetti a sfera di precisione, lastre in acciaio inossidabile, fluoro, il codice X.C.IX.010 esclude la fornitura di poliammidi aromatici, mentre troviamo ancora i cuscinetti, stavolta in forma tale da meritare uno specifico codice: X.A.X.003 e ancora valvole (in acciaio inossidabile e valvole a soffietto) tubazioni, varie unità di controllo numerico per macchine utensili, macchine utensili variamente descritte, robot, saldatrici di vario tipo… e non solo meccanica.
Le novità introdotte dall’Allegato VII limitano anche l’esportazione di vaccini contenenti gli agenti patogeni inclusi nell’Allegato I del Reg. (UE) 2021/821 (il cosiddetto regolamento dual use), che comprendono, tra gli altri, agenti patogeni utilizzati nei vaccini contro malattie quali vaiolo, febbre gialla, ebola. Non possiamo non ricordare poi limitazioni tutto sommato “di allineamento”, come quelle relative a caschi e manganelli o quelle per i materiali pirotecnici, sia pur se utilizzati per spettacoli teatrali e manifestazioni ludiche.
Insomma, una sorta di firewall a larga gittata che intende stavolta arrivare a chiudere il più possibile i margini per lo sviluppo di relazioni industriali con la Russia imponendole, sempre nei severi limiti che tali provvedimenti incontrano nella loro pratica efficacia, una sorta di stop evolutivo, di arretramento tecnologico, almeno laddove possibile.
L’allegato VI del Reg. (UE) 2022/1269, poi, modifica la lista di prodotti vietati all’esportazione verso la Russia di cui all’Allegato XXIII del Reg. (UE) 833/2014: si tratta dei prodotti che favorirebbero, anch’essi e sia pur con una motivazione più esplicita, il rafforzamento delle capacità industriali russe.
Con il nuovo regolamento vengono eliminati alcuni (pochissimi) codici, qui sì, merceologici: viene ad esempio eliminato il codice HS 8208 40 (Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per macchine agricole, orticole o forestali - che quindi si può oggi esportare (e senza dubbio non vi fu mai l’intenzione di vietarlo…). Inoltre, il Consiglio ha corretto il codice HS 8482 20, ovvero i cuscinetti a rulli conici, che prima erano erroneamente indicati con il codice HS 8482 40, che invece corrisponde a cuscinetti ad aghi.
L’insieme delle limitazioni, associato alle traduzioni errate (nella traduzione italiana, ad esempio, contiamo ben 22 occorrenze di nomenclature combinate sbagliate) creerà la necessità di rivedere le analisi già condotte sulle restrizioni da parte delle imprese, ricollegando faticosamente i codici parlanti dell’Allegato VII riveduto e corretto alle NC di proprio interesse. Certamente, la base dati posta a disposizione da ADM (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), il TARIC, sarà di grandissimo supporto ma resta la necessità di analisi tecniche molto precise, da svolgersi con l’aiuto dei propri tecnici e progettisti.
Depositi
Altra novità di impatto per le imprese unionali che ancora esportano verso la Russia è costituita dalle modifiche agli articoli 5 ter e 5 quater del Reg. UE 833/2014, relativi rispettivamente alla possibilità di accettare depositi per un valore per ente creditizio superiore a 100.000 euro provenienti da persone giuridiche, entità e organismi stabiliti in Paesi terzi e posseduti per più del 50% da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia e alle eccezioni per cui è possibile ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente. Che cosa si intende, innanzitutto, per “deposito”? L’art. 1 lettera k) del Reg. (UE) 833/2014 definisce “deposito” come “un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio”.
Mentre già versioni del Reg. (UE) 833/2014 precedenti al VII pacchetto prevedevano la possibilità di ottenere un’autorizzazione per diversi casi eccezionali, come il pagamento di prodotti alimentari e medicinali, il Reg. (UE) 2022/1269 prevede la necessità di richiedere l’autorizzazione anche per “gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia" (nuovo articolo 5 quater lettera f, sempre del Reg. (UE) 833/2014).
Notevole complicazione per gli operatori che, a partire dal 22 luglio, devono provare che i depositi siano relativi a pagamenti per forniture e che i prodotti di tali forniture non siano ristretti, costringendo gli uffici competenti a eseguire controlli talora acrobatici per evitare di concedere autorizzazioni inappropriate o mettendo l’operatore nella condizione di ottenere un’autorizzazione condizionata alla successiva eventuale presenza di divieti gravanti sul bene esportato (al momento, oltretutto, sia il Reg. (UE) 2022/1269, sia le fonti nazionali non hanno fornito modelli di domanda per l’ottenimento di tali autorizzazioni).
Fino a che punto le sanzioni stanno funzionando?
Il disegno che abbiamo visto nei primi sei pacchetti consiste nell’imposizione di alcune restrizioni via via aumentate nel tempo. Sono state colpite le industrie aeronautiche e navali, moltissimi beni generici per il potenziamento industriale, prodotti adatti all’uso nella prospezione del petrolio, i beni di lusso, i beni duali e i cosiddetti beni “quasi duali” (ovvero quelli descritti all’Allegato VII di cui abbiamo ampiamento parlato): le restrizioni, dunque, tentano di colpire, con efficacia tutta da dimostrarsi, la capacità militare, economica, commerciale della Russia.
Le restrizioni non sembrano aver dato, fino ad ora, i risultati attesi: la Russia ha continuato la propria azione bellica, senza aprire grandi spazi a dialogo e trattative. Le restrizioni poi, non dimentichiamolo, non sono state adottate – per varie ragioni, non necessariamente in segno di appoggio alle azioni intraprese dalla Russia – da un numero consistente di Paesi nel mondo e i beni essenziali, ovvero i prodotti alimentari, sono liberamente commerciabili e oggetto di deroghe ed eccezioni che ne permettono lo scambio internazionale – così come i prodotti energetici, una delle principali fonti di ricchezza del Paese.
D’altra parte, quale cambiamento di marcia, quale soluzione rispettosa dei Trattati e dell’ordine internazionale, potrebbe essere adottata dalla UE diversa da quelle finora attuate? Un capitolo che dovrà essere necessariamente affrontato a breve, visti gli effetti crescenti sulle nostre economie e sulla nostra stessa resilienza, già messa a dura prova da una pandemia quasi altrettanto inarrestabile.